Documenti sul mulino di Battaglia

Analisi di quattro antichi atti notarili, risalenti al periodo 1208-1210, che testimoniano la presenza dell’attività molitoria nella località di Battaglia.

Battaglia, planimetria del 1787 con i mulini.

Battaglia, planimetria del 1787. Le acque del “Canal della Battaggia” confluiscono, attraverso l’Arco di Mezzo, nel “Canal Grande” (Sottobattaglia o Vigenzone), al cui inizio sono collocati il Mulino dei Quattro (a destra) e il Mulino dei Sei (a sinistra).
(Archivio di Stato – Venezia, Beni Inculti PD-Pol., rot. 337, mazzo 10A, dis. 4)

Immagine pubblicata in Battaglia Terme: originalità e passato di un paese del padovano, a cura di Zanetti P.G., Battaglia Terme, PD, 1989, p. 47.

Documenti sul mulino di Battaglia

L’occasione del presente lavoro trae spunto dalla volontà di pubblicare integralmente un piccolo corpo di documenti di importanza rilevante, in quanto costituiscono per il periodo medievale una delle prime attestazioni di un’attività protoindustriale nel territorium soggetto al controllo di Padova: l’attività in questione è quella molitoria e la località che ne costituisce la sede è quella di Battaglia Terme.
Tali documenti sono già stati in passato materiale di studio per lavori condotti, tra gli altri, da Sante Bortolami, Claudio Grandis, Paola Lotti e Guido Antonello; tre di questi documenti compaiono trascritti nella tesi di laurea discussa da Manuela Bonfioli, con relatore Paolo Sambin (di essa si dà conto in apparato, all’interno delle edizioni); uno, quello del 25 gennaio 1210, è assolutamente inedito.
Ci siamo proposti, quindi, una breve analisi dei punti essenziali che emergono da questi atti, senza la pretesa di approfondire le ricerche storiche fin qui condotte, ma con l’intenzione di fornire – se possibile – qualche spunto di riflessione per studi futuri e, soprattutto, con la volontà di consentire a storici e semplici cultori di storia locale un accesso immediato ed efficace a fonti spesso di difficile reperibilità.

Il corpo dei 4 documenti

Il corpo documentario cui ci riferiamo è costituito da quattro atti notarili conservati nel fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Padova. Essi coprono un arco temporale compreso tra il luglio 1208 ed il gennaio 1210. Si tratta in realtà di copie autentiche, riproduzioni dotate di valore giuridico di atti emessi in epoca precedente, redatte tutte il 20 ottobre 1281 dalla mano del notaio Bonifacino di Pencio e autorizzate dal Consiglio Generale del Comune di Padova.
Il contenuto è relativo a concessioni livellarie ed a spartizioni di quote di bampadure e molendini, ovvero chiuse idrauliche e mulini, posti in località Batalia e nei pressi del cosiddetto Flumisinum, presumibilmente all’altezza dell’attuale Mezzavia.

La convenzione del 26 luglio 1208

Il primo documento è datato 1208 luglio 26 (doc. 1). Esso contiene la stipula di una convenzione tra Giacomino di Giovanni Falier da una parte e Pietro di Carbogno, Boceca (entrambi notai) e Chiarello di Enrigeto Pizolo dall’altra. Questi si accordano per cedersi reciprocamente cinque parti e la sesta parte dei diritti relativi alle chiuse idrauliche de Batalia e alle due de Montigroto, qualora una delle due parti ne ricevesse la concessione dal Comune di Padova.
Si costituisce, in pratica, una sorta di consorzio tra gli aspiranti concessionari degli impianti idraulici nella Riviera (l’attuale Canale Battaglia), a pochi anni dalla loro costruzione: la realizzazione della Riviera risale, infatti, all’ultimo decennio del sec. XII.
Pattuizioni di questo tipo erano all’epoca piuttosto frequenti. Esse sono testimonianza degli alti costi connessi alla gestione e allo sfruttamento di impianti assegnati di norma iure libelli, ossia con un contratto a lunga scadenza (quasi trentennale), ma vincolato al pagamento di un canone annuo cospicuo.
L’elemento, tuttavia, più rilevante è dato da quel de Batalia, che costituirebbe una delle prime attestazioni del toponimo e dimostrerebbe come, ancor prima dello sviluppo di un abitato attorno alle derivazioni della Riviera, il nome ‘Battaglia’ identificasse un’area caratterizzata dalla presenza di macchine ad baptalea, usate, cioè, per la follatura dei panni.

L’investitura della prima bambadura

Quest’ultima riflessione dà modo di riferire del documento successivo. Con esso, emesso in data 1208 ottobre 15 (doc. 2), i procuratori e stimatori del Comune di Padova Giacomo da Selvazzano, Gomberto da Vigodarzere e Pietro de Brisco investono iure libelli Chiarello di Enrigeto Pizolo, per il canone annuo di 8 lire di denari veneziani, della prima chiusa nella Riviera che va verso Monselice, collocata precisamente nel luogo ubi fuit follaturium, ut dicebatur.
Il riferimento al follaturium richiama, appunto, l’origine etimologica del toponimo ‘Battaglia’ e costituisce anche una prima attestazione della presenza di attività protoindustriali nel territorium padovano, ovvero all’esterno della città di Padova.
Ciononostante, va detto che, mancando in questo atto ulteriori specificazioni relative a Battaglia, non si può affermare con sicurezza che la prima bambadura coincida con le chiuse presenti in quell’area piuttostocchè con quelle de Montigroto. Pertanto, la relazione tra il follaturium citato e l’origine del nome ‘Battaglia’ va intesa come un’ipotesi da confermare attraverso l’apporto di altre fonti documentarie, una sorta di spunto per uno studio futuro.
Proseguendo nella lettura del documento, non mancano però altri elementi degni di attenzione: la figura di Chiarello Pizolo non è priva di significato, in quanto esponente di un’ eminente famiglia del vicino centro di Pernumia. La sua presenza tra coloro che avevano richiesto al Comune di Padova la concessione dei nuovissimi complessi idraulici della Riviera non è, dunque, casuale e sta ad indicare il peso politico crescente che su Battaglia si esercitava da parte non solamente di Pernumia, ma anche di Carrara e Galzignano, luoghi di residenza di schiatte potenti e spesso influenti nella vita politica padovana.
Tornando a quanto accennato prima riguardo agli oneri legati alla gestione delle chiuse, nel presente documento si specifica che la concessione della prima bambadura è fatta ut Clarellus et eius heredes debeant in ea molendina facere. Dunque, era previsto l’impegno per il beneficiario della concessione di costruire dei mulini e di astenersi dalla costruzione di edifici che potessero intralciare la navigazione ed il ponte che insisteva sulle chiuse (quod non debeat facere aliquod edificium quod noceat navigio et ponti bampadure).
Oltre a ciò, va sottolineato che la concessione a titolo livellario riservava al titolare del bene, in questo caso il Comune di Padova, la ‘proprietà eminente’, perciò anche i diritti di prelazione e la regolare riscossione del canone gravante sul bene, anche qualora il concessionario (Chiarello nel nostro caso) avesse deciso di alienare tale bene o quote di esso.
Al momento dell’investitura livellaria, pertanto, il controllo del Comune sulle strutture idrauliche della Riviera è assoluto e rispecchia la volontà di Padova di estendere progressivamente il proprio territorium, anche mediante la costruzione di opere destinate allo sfruttamento delle risorse naturali in esso presenti.

La spartizione delle chiuse del Fiumicino

Con il documento successivo, datato 1209 aprile 17 (doc. 3), trova applicazione la convenzione pattuita il 26 luglio dell’anno precedente (doc. 1), con la quale si stabiliva la suddivisione dei diritti relativi alle chiuse avute in concessione dal Comune di Padova in quote da ripartirsi tra i membri del consorzio.
In questo, infatti, Chiarello cede metà dei diritti da lui avuti iure libelli sulle chiuse ed i mulini del Fiumicino ai notai Boceca e Pietro di Carbogno, i quali corrisponderanno al Comune di Padova per le quote acquisite la somma annuale di 4 lire di denari veneziani.
Un primo motivo di riflessione è la mancanza di qualsiasi cenno a Giacomino Falier, uno dei consorziati nel patto del luglio 1208. L’ipotesi più credibile è che nel volgere di pochi mesi egli avesse rinunciato a ricevere la quota pattuita (la sesta parte), defilandosi dagli impegni presi e obbligando i consorziati rimasti alla ricomputazione delle quote del bene avuto a livello. Non è dato sapere i motivi che l’avrebbero condotto a simile scelta e, così pure, la conferma della nostra ipotesi richiederebbe il rinvenimento o la notizia dell’atto di rinuncia da parte dello stesso Falier, documento di cui allo stato attuale non disponiamo.
Un secondo spunto interessante viene dalla veste giuridica con cui agisce Chiarello, il quale risulta essere concessionario delle chiuse e dei mulini collocati nel Fiumicino, località, questa, che sembrerebbe corrispondere all’area in cui nel doc. 1 sono individuate le due bambadure de Montigroto, attuale Mezzavia.
Altrove, precisamente nel doc. 2, Chiarello diveniva concessionario della non meglio precisata prima bambadura. Si ripropone, allora, il problema già emerso più sopra: se sia corretto identificare tale prima bambadura con le chiuse collocate a Battaglia o, piuttosto, con quelle de Montigroto, ossia quelle del Fiumicino (qui citate).
Nel primo caso Chiarello verrebbe ad essere concessionario unico di entrambi i complessi idraulici: quello di Battaglia e quello del Fiumicino (malgrado non si disponga dell’atto di investitura per quest’ultimo); verrebbe chiarita la distinzione onomastica e topografica tra le due strutture (con il Fiumicino a nord di Battaglia e, dunque, quasi certamente in località Mezzavia); inoltre, sarebbe confermata l’ipotesi che localizza il follaturium nei pressi di Battaglia.

Vecchie macine recuperate nell’ex Mulino dei Sei di Battaglia Terme.

Vecchie macine recuperate durante i lavori di ristrutturazione dell’ex Mulino dei Sei di Battaglia.

Foto: A. Antonello, pubblicata in Battaglia Terme: originalità e passato di un paese del padovano, a cura di Zanetti P.G., Battaglia Terme, PD, 1989, p. 46.

La cessione fatta dal notaio Boceca

Ancora una volta il ragionamento manca di dati concreti e risolurori. Tuttavia, ci viene in aiuto il documento datato 1210 gennaio 25 (doc. 4), nel quale i nomi Batalla e Flumisino sono usati in riferimento a località ospitanti impianti differenti, il che permette di accertare definitivamente la distinzione tra le due località, non però la questione relativa alla localizzazione a Battaglia della prima bambadura nei pressi dell’antico follaturium, questione che verrà ripresa tra breve.
Occorre, intanto, partire dall’analisi di quanto contenuto nell’atto: il notaio Boceca investe a titolo livellario per 80 lire di denari veneziani Egidio dei Bonizzi e Pietro di Carbogno della quarta parte pro indiviso della metà delle 5 parti delle chiuse e dei mulini di Battaglia (fatto il computo di 6 parti) e della quarta parte e mezza pro indiviso della metà delle 5 parti delle chiuse e dei mulini del Fiumicino (fatto anche qui il computo di 6 parti).
Si tratta, sostanzialmente, della vendita di quote piuttosto ridotte di diritti sulle chiuse di Battaglia e del Fiumicino, effettuata da uno dei primigeni membri del consorzio in favore di un altro dei consorziati, Pietro di Carbogno, e di un personaggio nuovo: Egidio dei Bonizzi, esponente di un famiglia dell’aristocrazia cittadina padovana.
Nella seconda parte del documento emerge un elemento importante, trascurato dagli studi citati in precedenza: qui si legge che Boceca cedeva ogni altro diritto da lui avuto iure libelli sulle chiuse presenti nella Riviera, compreso il diritto di rivalersi in sede giudiziaria su Giacomo da Carrara per le 25 lire e mezzo che questi doveva versare annualmente per le quote delle chiuse che aveva acquisito in precedenza dallo stesso Boceca. Un’ipotesi plausibile è che Boceca avesse ceduto a Giacomo da Carrara, membro della mitica schiatta aristocratica, una parte cospicua dei propri diritti sulle chiuse di Battaglia (questo a giudicare dal canone annuo di 25 lire e mezza) e intendesse liberarsi di ogni pendenza gravante sulle quote cedute, lasciando a Egidio dei Bonizzi e Pietro di Carbogno il diritto di rivalersi su Giacomo da Carrara in caso di vertenze giudiziarie. Ciò fa pensare ad una progressiva acquisizione di quote di diritti sulle bambadure della Riviera da parte di eminenti famiglie padovane e, contemporaneamente, ad un crescente disimpegno da parte dei concessionari originari, se – come pare – Boceca agiva cedendo le proprie quote livellarie.
Da ultimo si è voluto fare un cenno ulteriore alla questione della prima bambadura. La riflessione trae spunto dall’esame delle “proporzioni economiche” delle chiuse e delle strutture molitorie di Battaglia e del Fiumicino.
In base al raffronto dei canoni annui da corrispondere al Comune di Padova per le quote acquisite da Egidio dei Bonizzi e Pietro di Carbogno sui due complessi idraulici di Battaglia e del Fiumicino, si evince che i primi avevano di certo un valore di gran lunga superiore ai secondi: 1275 denari l’anno per circa il 10% dei diritti sugli impianti di Battaglia e 298,5 denari annui per circa il 15% dei diritti sugli impianti del Fiumicino.
Ma queste cifre sono significative per un altro motivo. Il doc. 2 comunica che Chiarello Pizolo pagava per la concessione della prima bambadura un canone annuo di 8 lire (= 1920 denari); qui (doc. 4) Egidio e Pietro versano per la decima parte delle chiuse e dei mulini di Battaglia ben 5 lire, 6 soldi e 3 denari (=1275 denari), da cui si desume che sull’intero complesso chiuse-mulini di Battaglia era applicato un canone annuo di poco superiore a 53 lire, precisamente 12750 denari.
Ora, nel doc. 3 si afferma che Boceca e Pietro di Carbogno dovevano versare ogni anno per la metà delle chiuse e dei mulini del Fiumicino 4 lire; ciò significa che il canone applicato all’intero complesso del Fiumicino era di 8 lire. Il nostro documento (n. 4) spiega che per all’incirca la sesta parte e mezza (15%) dello stesso complesso, Egidio e Pietro versavano al Comune di Padova 1 lira e 58 denari e mezzo, somma che, rapportata al totale, corrisponde esattamente a 1920 denari, ossia 8 lire.
Dunque, il canone applicato alla prima bambadura nell’ottobre 1208 corrisponde nel gennaio 1210 al canone applicato al complesso del Fiumicino e non a quello applicato sulle chiuse di Battaglia. Sembrerebbe, allora, prevalere l’idea che la prima bambadura non sia altro che quella del Fiumicino e che, di conseguenza, il follaturium sorgesse più prossimo a Mezzavia che non a Battaglia.
In ogni caso, la ricostruzione di fasi storiche anche brevissime (quella esaminata ricopre un arco di soli due anni e mezzo) richiede sempre uno sforzo notevole speso nella ricerca delle fonti e nella loro interpretazione, cosa, questa, lontana dalle finalità del nostro lavoro. D’altra parte, come spesso accade allo storico alle prese proprio con la scarsità di fonti e con la frammentarietà dei dati a disposizione, ci è sembrato stimolante abbozzare letture anche un po’ personali delle vicende testimoniate in questi documenti, tentando di offrire qualche spunto e qualche “provocazione”, utili, magari, ad avviare in futuro indagini più approfondite e rigorose.

Conclusioni

Al di là della questione legata all’individuazione del follaturium e della prima bambadura nell’area di Battaglia, il ruolo che va riconosciuto ai documenti pubblicati di seguito è quello di primi testimoni della nascita e dello sviluppo di quei manufatti, chiuse e mulini, che, determinati dalla fondamentale presenza della Riviera, favorirono nei primi anni del sec. XIII il costituirsi del nucleo abitato di Battaglia Terme. Del resto, un elemento evidente di continuità tra passato e presente dal punto di vista urbanistico è dato dal salto d’acqua dell’arco di mezzo, tuttoggi impiegato per la produzione di energia elettrica.
La presenza di questa struttura dimostra la precoce vocazione industriale che il Comune padovano volle assegnare a quest’area, posta, non a caso, nel punto in cui convogliavano le acque della Riviera provenienti da Monselice e quelle provenienti da Padova, dopo aver intercettato i corsi d’acqua dei colli vicini. E fu proprio l’elemento artificiale costituito dal fossatum a determinare in breve tempo il sorgere di opere per governare l’energia naturale dell’acqua e, quasi contemporaneamente, il moltiplicarsi di strutture, i mulini, capaci di tradurre quell’energia nelle prime forme di industria comparse nella campagna padovana, un fenomeno epocale di cui questi documenti sono, appunto, preziosa attestazione.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Un sincero ringraziamento va a Donato Gallo e a Claudio Grandis per il supporto tecnico all’edizione e alla critica dei documenti.

Per un approfondimento degli argomenti narrati si rinvia a:

S. BORTOLAMI, Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. XI-XIII): Pernumia e i suoi statuti, Venezia (Deputazione di Storia patria per le Venezie – Miscellanea di studi e memorie, vol. XVIII) 1978.
C. GRANDIS, I mulini ad acqua dei Colli Euganei, Padova, Il Prato, 2001.
P. LOTTI, Dalle origini al XV secolo, in Battaglia Terme: originalità e passato di un paese del padovano, a cura di P. G. Zanetti, pp. 19-31, Battaglia Terme, La Galiverna, 1989.
G. ANTONELLO, I mulini, in Battaglia Terme: originalità e passato di un paese del padovano, a cura di P.G. Zanetti, pp. 41-51, Battaglia Terme, La Galiverna, 1989.
C. POLIZZI, Proprietà, feudi e livelli di molini e canali della Padova comunale, Padova, 1989.
P.G. ZANETTI (a cura di), La riviera euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Programma, 1989.
D. GALLO – F. ROSSETTO (a cura di), Per terre e per acque. Vie di comunicazione nel Veneto dal medioevo alla prima età moderna, “Carrubio. Collana di storia e cultura veneta”, 2, Padova, 11 Poligrafo, 2003.

Battaglia, planimetria del 1787 con i mulini.

L’Arco di Mezzo e l’imponente edificio dell’ex mulino di Battaglia Terme, destinato dopo una significativa ristrutturazione ad uso residenziale, in una foto pubblicata nel 1925.

Fotografia tratta da: Primo Cattani, Battaglia-Terme. Storia – Industrie e Problemi : dal 1100 al 1925 – III. anno dell’Era Fascista, Editrice La Galiverna, 2009, p. 86 – Ristampa anastatica. Vedi.

1
1208 luglio 26, Padova

Giacomino di Giovanni Falier promette a Pietro di Carbogno notaio, a Boceca notaio e a Chiarello di Enrico Pizolo di cedere loro 5 parti delle chiuse di Battaglia e delle due di Montegrotto, qualora le ricevesse in concessione dal Comune di Padova.
Analogamente Pietro, Boceca e Chiarello fanno promessa a Giacomino Falier di cedergli la sesta parte delle chiuse suddette, nel caso le ricevessero in concessione dallo stesso Comune.

Copia autentica [B] del 1281 ottobre 20, autorizzata dal Consiglio Generale del Comune di Padova, esemplata per mano del notaio Bonifacino di d. Pencio dall’originale [A] rogato da Giovanni detto Lovato, notaio di Enrico imperatore: ASP, Archivio Diplomatico, b. 6, perg. 10560.
Foglio di mm 113×270(288), in buono stato di conservazione. Sul lato destro del supporto entrambi gli angoli, superiore ed inferiore, paiono asportati meccanicamente. Sullo stesso lato sono ben visibili i fori della cucitura.
Il testo, in corsiva d’uso, è disposto su 10 linee di scrittura con rigatura a secco. Sono collocate su 2 colonne le sottoscrizioni dei notai: a sinistra quella di Giovanni (2 linee), a destra quella di Bonifacino (4 linee, di cui le due ultime, estese per l’intera lunghezza dello specchio di scrittura, vengono a coprire lo spazio sottostante alla prima sottoscrizione).
In attergato, di mano moderna: «Comprada di molini de Mezavia per el Fallaroto del 1208 6 luglio» e «N. 2». Al recto, presumibilmente dello stesso Bonifacino: «Promisio quedam hi […]» (margine superiore) e «Investitura Clareli» (margine inferiore).

Trascritto in Bonfioli, Per la continuazione del Codice diplomatico padovano. Edizione di 90 documenti dal 1200 al 1209 (Archivio di Stato di Padova, Archivio Diplomatico B. 6) con dissertazione e indice, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova, rel. P. Sambin, pp. 223-226, doc. 62.

(SN) Anno a nativitate Domini M CC octavo, indicione XI, die VI exeunte iullio. Testibus infrascriptis presentibus.
§ Iacobinus de Iohanne Faletro, se et sua bona obligando et in pena librarum cc denariorum, promissit Petro de Carbogno et Buceke notariis et Clarello filio Henrici Piçoli quod siquo tempore vel aliqua alia persona pro eo vel persone acceperit vel acceperint a comuni Padue banpaduras de Batalia et duas banpaduras de Montigroto vel aliquam illarum, ita quod in eis partem habeat, quod dabit quinque partes de eis ipsis Petro et Boceche et Clarello. Ita quod secundum quod habuerit partes, de eis solvere teneantur partem de afficto et dispendio sibi contimgentem (a) credita quantitate dispendii verbo Iacobini et sine sacramento vel alia probacione. Si vero predicta non atenderit, quod penam solvere teneatur et pena soluta pactioni predicte stare et obedire.
§ Ibidem Petrus de Carbogno et Bucecha et Clarellus verbo et consensu patris sui Henrici Piçoli presentis, quisque illorum in solidum obligando et sub eadem pena CC librarum denariorum, promisserunt Iacobino Iohannis Faletri dandi ei sextam partem de predictis banpaturis, si ipsi vel aliqua alia persona pro eis acceperint vel aliquis ex ipsis acceperit, predicto Iacobino solvendo <solvendo> (b) partem de afficto et dispendio sibi contimgentem eredita quantitate expensarum, eorum verbo et sine sacramento et alia probacione. Et si non atenderint, quod quisque illorum penam solvere teneatur et soluta pena pactioni stare et obedire. Pro eis attendendis sua bona obligavere.
Testes fuerunt Henricus Piçolus, Laçerinus Nicolai de Laçero, Aycardinus notarius frater Boceche.
Actum in Padua, in curte domus eiusdem Lacerini (c).

(SN) Ego Iohannes sacri palacii notarius interfui et eorum iussu prout intellexi scripsi.

(SN) Ego Bonifacinus notarius filius domini Pencii, qui fuit de Curtarodullo, auctenticum scriptum per dominum Iohannem notarium vidi et auctoritate Generalis Consilii comunis Padue in autentico predicti comunis exemplavi et secundum quod in dicto inventario reperi bona fide sine fraude in publicam formam reduxi, nichil addens vel minuens quod sensum mutet vel sentenciam, curente anno Domini millesimo d[ucentesimo] (d) optuagessimo primo, indicione nona, die duodecimo exeunte octubri, presentibus Alberto de Lovato et Viviano de Calcatera notariis.

(a) così B qui e oltre.
(b) ripetuto per errore: certamente da espungere.
(c) così B: con
c in luogo di ç.
(d) a margine del foglio: si intravede
d iniziale compendiata.

2
1208 ottobre 15, Padova

D. Giacomo giudice da Selvazzano, d. Gomberto da Vigodarzere e d. Pietro de Brisco, procuratores ed extimatores per il Comune di Padova, investono a titolo di livello Chiarello di Enrigeto Pizolo della prima chiusa nella Riviera che va verso Monselice, nell’area ubi fuit follaturium, per la somma annua di 8 lire di denari veneziani di piccoli da liquidare nel primo giorno di marzo.

Copia autentica [B) del 1281 ottobre 20, autorizzata dal Consiglio Generale del Comune di Padova, esemplata per mano del notaio Bonifacino di d. Pencio dall’originale [A] rogato dal notaio sacri palacii Armiralio: ASP, Archivio Diplomatico, b. 6, perg. 10562.
Foglio di mm 145(168)x286, in buono stato di conservazione. Il margine inferiore, di andamento fortemente irregolare, pare coincidere con la porzione marginale della pelle animale. Chiaramente visibili, sul fondo, i fori della cucitura.
Il testo è in corsiva d’uso, disposto su 13 linee di scrittura con rigatura a secco. Le sottoscrizioni dei notai compaiono su 2 colonne: quella di Armiralio (2 linee) a sinistra, quella di Bonifacino (4) a destra. Di quest’ultima, 3 linee di testo si prolungano nello spazio sottostante alla prima sottoscrizione, estendendosi sull’intera lunghezza dello specchio scrittorio.
In attergato, di mano moderna: «1208.15.ottobre» e «N. 3».

Trascritto in Bonfioli, Per la continuazione del Codice diplomatico padovano. Edizione di 90 documenti dal 1200 al 1209 (Archivio di Stato di Padova, Archivio Diplomatico B. 6) con dissertazione e indice, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova, reI. P. Sambin, pp. 233-236, doc. 64.

(SC) In Dei nomine. Anno Eiusdem nativitatis M CC octavo, indicione Xl, die quintodecimo intrante octubri. In eorum presentia quorum infra continentur nomma.
§ Domini Iacobus iudex de Silvaçano et Gombertus de Vicoaggere et Petrus de Brisco procuratores et extimatores comunis Padue sub domino Vicecomite Piacentino potestate Padue vice ac nomine comunis Padue pro ipso comuni investiverunt Clarellum fìlium Henrigeti Piçoli nomine et iure perpetualis libelli de prima banbadura que est in Riveria fossati quod vadit ad Montensilicem (a), ubi fuit follaturium, ut dicebatur.
Ea racione uti amodo iamdictus Clarellus et eius heredes (aut cui dederint) debeant habere et tenere predictam banbaduram cum accessione et ingressu et in ea molendina facere et omnem suam utilitatem iure perpetualis libelli sine omni contradicione et repeticione comunis Padue et rectorum Padue. Ira quod non debeat facere aliquod ediffìum quod noceat navigio et ponti banbature. Persolvere inde debeat et reddere iamdictum Clarellus per se vel per suos heredes aut missum comuni Padue et canipariis comunis Padue omni anno ad kalendas marcii libras octo denariorum venecialium.
Immo promisserunt dicti procuratores nomine et vice comunis Padue eidem Clarello stipulanti warentare et defendere eidem Clarello et eius heredibus predictam banbaturam ab omni homine cum racione. Si vero dictus Clarellus vel eius heredes ius suum vendere voluerit (b), vendant comuni Padue pro XX solidis minus quam alii. Si autem comune emere noluerit, vendant cui voluerint, salvo tamen iure libelli. Penam vero XXVIIII solidorum inter se posuerunt et promisserunt uti siquis ex ipsis vel eorum heredibus vel ex parte comunis predicta non observaverit, componat pars (c) parti fìdem servanti solidos XXVIIII nomine pene. Pena soluta, libellus iste in suo maneat statu.
Missus dandi tenutam constitutus et datus a dictis procuratoribus fui ego Armiralius notarius.
Actum fuit in Padua, in camera ubi stant procuratores. Testes interfuerunt Çiliotus de Flumine, Horabona, Ysaccinus de Spiritubus, Petrus notarius de Carbogno et Mondus notarius et alii.

(SN) Ego Armiralius sacri palacii notarius interfui et eorum iussu scripsi.

(SN) Ego Bonifacinus notarius fìlius domini Pencii, qui fuit de Curtarodullo, autenticum scriptum per dictum Armiralium notarium vidi et auctoritate Generalis Consilii comunis Padue in autentico comunis predicti exemplavi et secundum quod in dicto inventario reperi bona fìde exemplavi, sicut in eo continebatur, nichil addens vel minuens quod sententiam vel sensum mutet, curente anno Domini millesimo ducentesimo optuagesimo primo, indicione nona, die duodecimo exeunte octubri, presentibus Alberto notario condam Rolandi de Lovato et (d) Viviano notario de Calcatera.

(a) così B per esteso.
(b) B così, ma si vorrebbe
voluerint al plurale.
(c) B
pras: errore evidente.
(d) segue
bon depennato.

3
1209 aprile 17, Padova

Chiarello di Enrigeto Pizolo cede ai notai Boceca e Pietro di Carbogno metà dei diritti utili da lui avuti iure libelli sulle chiuse ed i mulini del Fiumicino. Per tale quota Boceca e Pietro dovranno versare annualmente (nel primo giorno di marzo) 4 lire di denari veneziani di piccoli aL Comune di Padova quale titolare del bene.

Copia autentica [B] del 1281 ottobre 20, autorizzata dal Consiglio Generale del Comune di Padova, esemplata per mano del notaio Bonifacino di d. Pencio dall’originale [A] rogato da Giacomino, notaio di Enrico imperatore: ASP, Archivio Diplomatico, b. 6, perg. 10569.
Foglio di mm 134(165)x290, in buono stato di conservazione. Il margine inferiore, su cui si notano i fori della cucitura, ha andamento alquanto irregolare, dovendo coincidere con un lembo della pelle animale.
Il testo, in corsiva d’uso, occupa 14 linee di scrittura in riquadro a secco. Le sottoscrizioni notarili sono disposte su 2 colonne: nella prima compare la sottoscrizione di Giacomino (2 linee), nella seconda la sottoscrizione di Bonifacino (5 linee, di cui 3 si prolungano nello spazio sottostante alla prima sottoscrizione, estese su tutta la lunghezza dello specchio di scrittura).
In attergato, di mano moderna: «Molini», «1209.17.aprile» e «N. 4» (quest’ultimo capovolto rispetto alle due scritture precedenti).

Trascritto in Bonfioli, Per la continuazione del Codice diplomatico padovano. Edizione di 90 documenti dal 1200 al 1209 (Archivio di Stato di Padova, Archivio Diplomatico B. 6) con dissertazione e indice, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova, reI. P. Sambin, pp. 254-257, doc. 68.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Anno Eiusdem nativitatis M CC VIIII, indicione XII, die XIIII exeunte aprili. Presentibus his testibus: domino Alexio iudice, Ceruto Litolfini tabernarii, Ardiçone Çannosi et aliis.
Clarellus filius Henrigeti Piçoli dedit et cessit ac tradidit et mandavi t Buceke notario et Petro Carbogni notario omne ius et rationes et actiones reales et personales quod vel quas habebat vel habere poterat iure libelli a comuni Padue in medietate pro indivisso banpaturarum et molendinorum de Flumisino in Riveria que vadit ad Montemsilicem et pro ipsa medietate contra comune Padue et contra quamlibet personam constituens eos procuratores ut in rem suam. Ita ut dicti Boçecha et Petrus notarii et eorum heredes habeant et teneant dictam medietatem pro indivisso dictarum banpaturarum et molendinorum et omnem suam utilitatem iure libelli exinde faciant sine omni sua suorumque heredum contradicione vel repeticione; et ut possint ita agere et placitare ac convenire dictam medietatem et se defendere in omnibus et per omnia ut dictus Clarellus poterat, solvendo per sese vel suosque heredes aut missum dicto Clarello vel suisque heredibus aut misso pro dicta medietate IIII libras denariorum venecialium per kalendas marcii omni anno.
Ad quem fictum solvendum comuni Padue dictus Clarellus fecit atque constituit dictos Boçecham et Petrum notarios suos nuncios seu missos. Promitens idem Clarellus cum obligacione omnium suorum bonorum que pro eis se possidere constituit per se [et] (a) suos heredes dictis Boçeche et Petro stipulantibus et suis heredibus predictam medietatem dictarum banpaturarum et molendinorum in integrum (ut dictum est) warentare et defendere ab omni homine cum racione suis expensis, credendo sine sacramento et aliis probacionibus si pro suo facto ullo tempore inpediretur.
Et specialiter hoc actum inter eos: quod non teneatur de evictione a comuni Padue vel ab alia aliqua persona (b) nisi pro suo facto ut dictum est. Et sic precepit eis ut sua auctoritate intrent tenutam et possessionem dicte medietatis dictarum banpaturarum et molendinorum, set tamen constituit se pro eis precario possidere usque dum intrabit possessionem; et ipsam precariam possessionem adpresens eis refutavit de predictis banpaturis et molendino predicti Flumisini.
Actum in Padua, sub porticu dicti domini Alexii iudicis.

Ego Iacobinus domini Henrici imperatoris notarius ratus fui et eorum iussu hoc scripsi.

(SN) Ego Bonifacinus notarius filius domini Pencii, qui fuit de Curtarodullo, autenticum scriprum per dicrum Iacobinum notarium vidi et auctoritate Generalis Consilii comunis Padue in autentico comunis predicti exemplavi et secundum quod in dieto inventario reperi bona fide sine fraude in publicam formam reduxi, sicut in eo continebatur, nichil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam, curente anno Domini millesimo ducentesimo optuagesimo primo, indicione nona, die duodecimo exeunte octubri, presentibus Alberto notario condam Rolandi de Lovato et Viviano notario de Calcatera.

(a) omesso in B: l’integrazione è nostra.
(b) segue
si depennato.

4
1210 gennaio 25, Padova

Boceca notaio investe a titolo di livello per la somma di 80 Lire di denari veneziani di piccoli Egidio dei Bonizzi e Pietro di Carbogno notaio della quarta parte pro indiviso della metà delle 5 parti delle chiuse e dei mulini di Battaglia (fatto il computo di 6 parti) e della quarta parte e mezza pro indiviso della metà delle 5 parti delle chiuse e dei mulini del Fiumicino (fatto il computo di 6 parti). Per tali quote Egidio e Pietro verseranno ogni anno al Comune di Padova, titolare dei beni in integrum, un canone di 5 Lire, 6 soldi e 3 denari (in totale 1275 denari) per i diritti relativi agli impianti di Battaglia (con scadenza fissata per il mese di marzo) e di 25 soldi meno un denaro e mezzo (in totale 298,5 denari) per i diritti relativi agli impianti del Fiumicino (con scadenza fissata al primo giorno di marzo).
Inoltre, lo stesso Boceca cede a detti Egidio e Pietro ogni altro diritto utile da lui tenuto sulle chiuse della Riviera, incluso il diritto di rivalersi su Giacomo da Carrara per la somma di 25 Lire e mezza, che questi doveva corrispondere annualmente per le quote delle chiuse dell’arco di ponte di Battaglia, che lui stesso aveva precedentemente acquisito da Boceca.

Copia autentica [C] del 1281 ottobre 20, autorizzata dal Consiglio Generale del Comune di Padova, scritta dal notaio Bonifacino di d. Pencio e desunta dalla copia autentica [B] del 1216 marzo 4, scritta dal notaio sacri palacii Sperambuono per ordine di d. Ugolino giudice ed esemplata, a sua volta, dall’originale [A] rogato da Giovanni prenominatus Lovato, notaio di Enrico imperatore: ASP, Archivio Diplomatico, b. 6, perg. 10579.
Foglio di mm 167(190)x286(289), in buono stato di conservazione; irregolare l’andamento del margine inferiore (probabilmente, la parte marginale della pelle animale), su cui sono ben visibili i fori della cucitura.
Il testo, vergato in corsiva d’uso, è compreso in riquadro a secco e disposto su 15 linee di scrittura (comprensive della presentazione della copia); le sottoscrizioni dei notai sono inizialmente disposte su 3 colonne, occupando via via lo spazio lasciato in bianco dalla sottoscrizione che precede: da sinistra, si leggono quelle di Giovanni (3 linee), di Sperambuono (6) e di Bonifacino (8).
In attergato, di mano moderna: «1210.24.Gen.», «N. 5. C. V.», «Molini».

In nomine Domini. Hoc exemplum est sumptum ex autentico Iohannis qui prenominabatur Lovatus.

In Dei nomine. Anno Eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo decimo, indicione XIII, die VlI exeunte ianuario. Padue, in porticu domus Tardivelli de hora Saneti Martini. Presentibus Allo, Lanfranchino de Luparo et Iacobo Mathey de Vainancio.
§ Boçecha notarius pro libris LXXX denariorum venecialium parvorum quas confessus fuit se nomine precii accepisse ab Egidio Petri de Bonicis et a Petro Carbogno (a) notario, renuncians exceptioni non numerati et recepti precii et pecunie tempore contractus et omni iuri et cetera, ipsos Egidium et Petrum investivit nomine perpetualis libelli de quarta parte pro indivisso medietatis quinque parcium molendinorum et banpature (b) de Batalla, facta computacione sex parcium, et de quarta parte et dimidia alterius quarte partis medietatis quinque parcium molendini et banpature Flumisini pro indivisso, facta computacione sex partium, reddendo per mensem marcii pro parte illa molendinorum et bampature de Batalla libras quinque et solidos sex et denarios tres, pro alia vero parte et dimidia molendini et banpature Flumisini in kalendis marcii solidos vigintiquinque minus uno denario et dimidio veneciali.
Et dedit et cessit eidem Egidio et Petro omne ius, raciones et actiones reales et personales quod et quas habebat in predictis molendinis et banpaturis pro predictis partibus contra comune Padue et contra quamlibet personam, constituens eos procuratorem ut in rem suam. Et promisit dictus Boçecha pro se et suis heredibus dictis Egidio et Petro stipulantibus warentare et defendere eis et eorum heredibus predictas partes molendinorum et banpaturarum ab omni homine cum racione preter a comuni Padue. Hoe acto quod pro alieno facto de evictione non teneatur.
Et constituit eos suos nuncios ad solvendum dictum affìctum comuni Padue et dedit et cessit eis ius et actiones reales et personales, siquod vel quas habebat in aliis banpaturis que sunt in Riveria, et contra Iacobum de Carraria in libris XXV et medio sibi reddendis annuatim pro actionibus ipsi Iacobo cessis ab ipso Boçecha quas in banpaduras arcus pontis de Batalla versus Paduam habebat, constituens eos procuratores ut in rem suam ut possint agere, petere et se defendere quemadmodum ipse Boçecha poterat. Ita quod de evictione non teneatur nisi pro suo facto et dedit eis parabollam ut capiant tenutam, constituens se possidere pro eis precario quousque intraverint in possessionem et ipsam precariam possessionem eis reffutavit.

(SN) Ego Iohannes prenominatus Lovatus domini Henrici imperatoris notarius interfui et iussu eorum scripsi.

(SN) Ego Sperainbonum (c) sacri palacii notarius hoc exemplum ex autentico predicti Iohannis iussu domini Ugolini iudicis, in offìcio, in regimine domini Bonifatii Padue potestatis existentis, cui Boceca et Rolandus notarii fuere presentes, sumpsi, nichil addens vel minuens quod sententiam mutet nisi forte in composicione literarum, sillabarum aut puntorum et curente anno Domini millesimo ducentesimo sextodecimo, indicione quarta, die quarto intrante marcio scripsi et roboravi.

(SN) Ego Bonifacinus notarius fìlius domini Pencii, qui fuit de Curtarodullo, exemplum dicti Iohannis exemplari per dictum Speraembonum de autentico supradicti vidi et auctoritate Generalis Consilii comunis Padue in autentico dicti comunis exemplavi et secundum quod in dicto inventario reperi bona fìde sine fraude in publicam formam reduxit, sicut in eo continebatur, nichil addens vel minuens quod sensum vel sentenciam mutet, curente anno Domini millesimo ducentesimo optuagesimoprimo, indicione nona, die duodecimo exeunte octubri, presentibus Alberto de Lovato et Viviano de Calcatera notariis.

(a) così C: probabile svista per Carbogni.
(b) con e finale corretta su a.
(c) con i aggiunta in sopralinea successivamente.

ABBREVIAZIONI

ASP = Archivio di Stato di Padova

MARCO DORIN

Copertina Terra d'Este n. 25.

Questo articolo è stato pubblicato nel numero 25 (gennaio-giugno 2003) della Rivista di storia e cultura TERRA D’ESTE, alle pagine 51-66.
Le immagini e le relative didascalie sono a cura di BATTAGLIATERMESTORIA.

In questo numero di “Terra d’Este” sono pubblicati i contributi degli studiosi che hanno partecipato al convegno “Tra manifattura e industria. Battaglia e l’area euganea nei secoli XIV-XVIII”, svoltosi a Battaglia Terme il 18 aprile 2004, per iniziativa del Comune di Battaglia Terme, Assessorato alla Cultura, con il contributo della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Parco Regionale dei Colli Euganei.